Art. 11.
(Incentivi alla prototipazione).

      1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 6, è assegnato in relazione al costo, documentato o documentabile, di realizzazione del prototipo che incorpora l'innovazione, e comunque in misura non superiore a quella ammissibile stabilita dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal citato regolamento (CE) n. 364/2004, pari a un limite massimo del 60 per cento per l'attività di prototipazione, fino a un ammontare massimo di 500.000 euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 6, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, il comitato seleziona e valuta le proposte progettuali già assegnatarie del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in base ai seguenti criteri:

          a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

          b) costi di sviluppo del progetto;

          c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

          d) tempi complessivi di sviluppo del progetto nelle varie fasi di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.